Lo studio, fornisce assistenza in materia arbitrale, avendo tra i suoi partners, arbitri professionisti operanti per le principali Camere arbitrali italiane ed in arbitrati ad hoc, oltre ad avvocati che possono fornire un supporto durante la procedura procedura arbitrale.
Arbitrati
L'arbitrato è un metodo alternativo di risoluzione delle controversie, senza quindi ricorso ad un procedimento giudiziario. Tale attività, viene svolta mediante l'affidamento di un apposito incarico ad uno o più soggetti terzi rispetto alla controversia, detti arbitri, normalmente in numero di 3, di cui 2 scelti da ciascuna delle parti ed il terzo di nomina da parte di una persona al di sopra delle parti (es. il Presidente di un Tribunale od una camera arbitrale), i quali producono una loro pronuncia, detta lodo, che contiene la soluzione del caso ritenuta più appropriata.
La scelta di affidare la risoluzione della controversia ad un collegio arbitrale può essere fatta dalle parti direttamente alla redazione del contratto con l'inserimento di una apposita clausola compromissoria o, successivamente dopo l'insorgere della controversia, con la sottoscrizione di un apposito accordo, il compromesso arbitrale.
L'istituto dell'arbitrato è previsto dal Codice di procedura civile. È fatto divieto di ricorrere all'arbitrato per materie relative al diritto di famiglia e per quelle "che non possono formare oggetto di transazione", cioè come unico vero limite all'arbitrato l'indisponibilità del diritto è quindi la mancanza di capacità negoziale dello stesso.
Il lodo, se rituale, ha efficacia vincolante nei rapporti fra le parti ed è suscettibile di ottenere efficacia di titolo esecutivo, se depositato alla cancelleria del Tribunale del luogo in cui è stato emesso e conferita capacità esecutiva dal giudice, al pari della sentenza emessa dall'autorità giudiziaria ordinaria. Il lodo rimane comunque un atto privato, al quale la legge ricollega gli stessi effetti dichiarativi della sentenza. Il lodo inoltre può, a prescindere dall'esecutività, essere impugnato per nullità, per revocazione o per opposizione di terzo.
Il processo arbitrale nasce dalla domanda di arbitrato, l'atto con cui viene individuato l'oggetto del processo, che tendenzialmente coincide anche con l'oggetto del lodo. La proposizione della domanda di arbitrato, è equiparata alla domanda proposta in sede giurisdizionale; quindi si può affermare che:
- 1) la proposizione della domanda di arbitrato è atta per interrompere il corso della prescrizione e conseguentemente la sospensione della stessa, dal momento in cui viene proposta fino al momento in cui la decisione dell'arbitro (collegio arbitrale) non sia più impugnabile;
- 2) avendo il legislatore stabilito la possibilità di trascrizione della domanda di arbitrato, in relazione a beni immobili e beni mobili registrati, anche per quanto riguarda la tutela delle parti
Nei confronti dei terzi si ha lo stesso tipo di effetto del processo ordinario: una volta iniziato il processo arbitrale può succedere che una delle parti proponga un'eccezione relativa all'interprerazione, alla validità e all'efficacia della convenzione di arbitrato.
L'Arbitrato può essere classificato secondo vari criteri. Una prima grande classificazione si rinviene avendo attenzione alla modalità di svolgimento della procedura. Invero, se gli arbitri nel loro giudicare seguano le norme del Codice di procedura civile si di parla di arbitrato rituale e la statuizione finale, detta lodo, pur essendo simile, per forma, ad una sntenza, ne può assumere la forza soltanto attraverso un procedimento giurisdizionale: attraverso il deposito del lodo presso la cancelleria del giudice competente per territorio e la successiva pronunzia, da parte del giudice, di un decreto che lo dichiara esecutivo.
Ove invece gli arbitri stabiliscano loro stessi le modalità di svolgimento della procedura l'arbitrato sarà irrituale e la statuizione finale avrà efficacia negoziale.
Inoltre l'arbitrato viene distinto in arbitrato secondo diritto o arbitrato in equità, a seconda che gli arbitri giudichino durante il procedimento secondo le norme sostanziali di un certo ordinamento giuridico o secondo criteri equitativi.
Una ulteriore distinzione può essere fatta tra arbitrato interno ed arbitrato internazionale. L'arbitrato internazionale, più precisamente detto arbitrato commerciale internazionale, ad esempio tra parti una italiana e l'altra straniera, oppure quando l'oggetto della controversia sottoposta ad arbitrato sia inerente al diritto del commercio internazionale.
Per il diritto interno l'arbitrato è internazionale quando una delle parti, se persona fisica, ha la residenza in uno stato estero o, se persona giuridica, ha la sede in uno stato estero [Art. 830, terzo comma c.p.c.].
L'importanza di questa distinzione è insita nel differente approccio compiuto dal Legislatore nazionale nei confronti degli interessi del commercio internazionale che hanno la necessità di vincoli e formalismi meno stringenti in materia di arbitrato.
Arbitrato per i contenziosi giuslavoristici
Inizialmente, la conciliazione avveniva dietro istanza volontaria di entrambe le parti, solamente per i licenziamenti, e il rifiuto della proposta poteva produrre effetti ai fini della decisione.
Con la legittimazione delle clausole compromissorie e dell'obbligo di devolvere le controversie ad arbitri, e la composizione dei collegi arbitrali nelle Direzioni provinciali del Lavoro gestite dal Ministero competente, si supera il vincolo costituzionale che riserva il compito di applicare le leggi a una magistratura indipendente dall'esecutivo, sostituendola con una nuova struttura controllata dal Governo.
L'arbitrato è disciplinato dagli artt. 806-840 del codice di procedura civile che prevedono: eguale numero degli arbitri di parte; unico requisito di cittadinanza e non-interdizione; voto a maggioranza; obbligo di trascrizione e deposito in cancelleria del tribunale, al pari di una sentenza; lodo impugnabile per nullità, salvo che le parti nel mandato arbitrale abbiano chiesto un giudizio secondo equità (art. 822) o rinunciato all'impugnazione (sono nulli il giudizio secondo equità o la rinuncia se contenuti nella clausola compromissoria, art. 808); per le controversie di cui all'art. 409 c.pc., la clausola è nulla se pregiudica la facoltà delle parti di adire l'autorità giudiziaria (art. 808, comma 2); l 'esecutività può essere impugnata (art. 825), o sospesa in pendenza di giudizio dalla Corte d'appello (art. 830).
Con le modifiche introdotte dalla Legge n. 183 del 2010 (c.d.: "Collegato Lavoro"),inoltre, il lavoratore ha la possibilità di decidere, non prima della conclusione del periodo di prova, ove previsto, oppure a partire da 30 giorni dalla data di stipulazione del contratto, se ricorrere all'arbitrato preventivamente e non più solo all'insorgere di una controversia. In caso di lite nel corso del rapporto di lavoro, pertanto, il prestatore ha la facoltà di scegliere se affidare la decisione della controversia ad arbitri, ossia soggetti terzi che non appartengono all'ordine giudiziario, oppure ad un giudice, organo investito del potere giurisdizionale. Tali modifiche non incidono sul licenziamento, la cui impugnazione rimane, per contro, di competenza del giudice ordinario e dovrà essere proposta entro e non oltre 60 giorni dalla ricezione della comunicazione del recesso da parte dell'azienda (o dalla comunicazione dei motivi se non contestuali) (art. 6 L. 604/1966).
Il "Collegato Lavoro", inoltre, estende anche alle controversie di lavoro nel settore pubblico gli artt. 410, 411, 412, 412 ter e quater del c.p.c., con la contestuale abrogazione degli articoli 65 e 66 del D.Lgs. n. 165/2001.