Casi e questioni
Studi medici dentisti
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Penale tributario - Soggetto non residente e soggettività IRES
Assolti due amministratori di una Fondazione non residente con sede in Vaduz per non aver commesso il fatto.
La contestazione della AAEE muoveva dall'aver considerato soggetto esercente attività commerciale una Fondazione del Liechtestein, per aver compravenduto un immobile in Italia, omettendo di dichiarare la plusvalenza realizzata in dichiarazione dei redditi. Tale contestazione aveva portato al recupero di IRES, IRAP ed IVA per importi superiori alla soglia di punibilità penale ex art. 4, D. Lgs n. 74/2000. La difesa, ha contrastato le tesi della accusa, dimostrando l'inesistenza della qualificazione soggettiva di imprenditore commerciale della Fondazione.
Accolta la questione di incostituzionalità
Accolta dalla Corte di Cassazione con Ordinanza n. 9603 del 2012, la questione di incostituzionalità sul corretto iter di conversione in legge di un decreto legge sollevata dallo Studio Battaglia & Partners.
Lo Studio, aveva sollevato nel corso di un giudizio tributario e fino al Giudice delle leggi, il fatto che l’art. 2 del D. L. 17/10/2005
La Corte di Cassazione, riprendendo anche le recenti pronuncie della Corte Costituzionale (n. 22, 16 febbraio 2012) ha affermato che tale comportamento non costituisce solo una violazione del corretto iter legislativo, bensì costituisce una specifica violazione dell'art. 77 della Cost. che, prevede vi sia una interrelazione funzionale tra Decreto Legge e Legge di conversione. Prosegue sempre la Corte, che 'innesto in leggi di conversione di testi di altri decreti non convertiti, non risulta vietato in se, purchè non venga spezzato quel vincolo di interrelazione funzionale che sempre deve permanere tra D.L. e Legge di conversione.
Sentenza n. 9/04/2012 CTP Pesaro
La Commissione tributaria provinciale di Pesaro ha accolto la tesi della difesa tesa ad evitare la concessione di misure cautelari ex art. 22 D. Lgs. 472/1997. In particolare, l'Ufficio finanziario muoveva le proprie richieste di tutela da un accertamento di oltre due milioni di euro, chiedendo il sequestro di tutti i beni immobili del contribuente senza pero' preoccuparsi di valutare la proporzione tra tutela invocata e valori dei beni su cui sono state richieste le misure cautelari. Il contribuente, oltre a confutare nel merito le pretese della AAEE al fine di contestarne il fumus, ha preventivamente proposto alla AAEE la costituzione di un trust di garanzia in favore della Agenzia stessa. Il contribuente, dopo aver incassato il rifiuto a tale proposta da parte della AAEE ha altresì depositato in giudizio perizia di stima per dimostrare la sproporzione tra tutele richiese e valore dei beni oggetto delle richieste. La CTP di Pesaro ha respinto la richiesta dalla AAEE ed accolto le richieste del contribuente fondando la decisione sulla inesistenza del periculum, proprio considerando l'atteggiamento del contribuente, proponente una garanzia quale il Trust.