La legge 11 dicembre 2012, n. 220, "Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici", è stata pubblicata sulla G.U. n. 293 del 17/12/2012. Le nuove norme entreranno in vigore a partire dal 18/6/2013.
Di seguito i punti salienti toccati dalla riforma.
Per quanto riguarda la figura dell'amministratore, dopo l'entrata in vigore della riforma questi resterà in carica due anni e dovrà rispettare determinati requisiti di "formazione ed onorabilità". Su richiesta dell'assemblea, poi, l'amministratore dovrà stipulare una polizza assicurativa che tuteli i rischi derivanti dalla professione svolta, con relative spese a carico dei condomini. Nel caso in cui, inoltre, l'amministratore si sia reso responsabile di gravi irregolarità fiscali o non abbia curato l'apertura del C/c condominale, ogni condomino, anche individualmente, può far convocare un'apposita assemblea al fine di far cessare la violazione o provocare la revoca del mandato all'amministratore. Per i suoi compensi, infine, è previsto che lo stesso, al momento del conferimento dell'incarico e ad ogni rinnovo, debba indicare analitcamente il corrispettivo che riceverà per l'opera prestata.
In tema di riscaldamento, invece, secondo le nuove norme ogni condomino potrà chiedere il distacco dall'impianto centralizzato solo in caso di oggettivi problemi tecnici dell'impianto comune che, per un intera stagione di riscaldamento, non siano stati ovviati dal condominio. Tuttavia, il distacco non è comunque possibile se può causare dissesti nella normale erogazione di calore agli altri condomini o aggravi di spesa.
Cambiano, poi, i quorum previsti per alcune delibere. Occorrerà, infatti, la maggioranza degli intervenuti in assemblea che rappresentino almeno la meta' dei millesimi per deliberare, ad esempio, l'installazione di impianti di videosorveglianza sulle parti comuni dell'edificio. Con il medesimo quorum, inoltre, potrà essere approvata l'installazione di impianti per la produzione di energia eolica, solare o comunque rinnovabile, installazione che sarà possibile anche a terzi che, in conseguenza di ciò, ottengano a titolo oneroso un diritto reale o personale di godimento del lastrico solare o di altra superficie comune su cui insisterà l'impianto. Detti impianti, peraltro, potranno essere posti al servizio anche di singole unità immobiliari, sia sul lastrico solare che su ogni altra idonea superficie comune, nonché sulle parti di proprietà esclusiva. In tal caso, l'assemblea, su richiesta dei proprietari delle singole unità interessate, regolamenterà l'uso del lastrico solare o delle altre superfici comuni per salvaguardre le diverse forme di utilizzo previste dal regolamento.
Stesso quorum sarà previsto per la delibera di un'altra singificativa novità che si pone in liena con gli attuali processi di informatizzazione. In tal senso, sarà possibile per l'amministratore attivare - a spese dei condomini - un sito internet del condominio per permettere ai singoli condomini di consultare e scaricare in formato digitale i rendiconti mensili e i verbali d'assemblea.
Altra importante novità, infine, è quella che riguarda tutti i condomini possessori di animali. A partire dall'entrata in vigore della legge di riforma, infatti, i singoli regolamenti condominiali non potranno più precludere il possesso, o comunque la presenza nelle abitazioni, di cani e gatti.