Cos’è il Trust
Il trust, istituto giuridico introdotto recentemente in Italia e di derivazione anglosassone, è il rapporto tra una persona (disponente) che trasferisce la proprietà legale di un bene che possiede ad un’altra persona (amministratore) che lo gestisce in base alle indicazioni del disponente inserite nell’atto istitutivo all’interno del quale sono previste le modalità di godimento o la distribuzione del patrimonio ai beneficiari.
Il trust consente di risolvere innumerevoli problematiche non affrontabili con gli altri istituti giuridici forniti dal diritto italiano, può essere considerato come un "contenitore" giuridico dentro la quale una persona, un’azienda, un ente, pone beni, mobili o immobili, o diritti con l’obiettivo di proteggerli dalle proprie vicende personali o dall’azione di terzi.
Come funziona
Come funziona
Tutto ha origine da una attenta analisi delle volontà del disponente a seguito delle quali si redige un atto di Trust, inserendo le modalità di gestione del patrimonio e del suo godimento da parte dei beneficiari.
La costituzione del Trust e la nomina del gestore avviene sottoscrivendo l’Atto di Trust davanti ad un notaio, da quel momento i beni possono essere trasferiti al fondo del Trust.
I beni saranno così segregati dal patrimonio del disponente e da quello dell’amministratore, che però ne avrà la gestione e che annualmente redigerà un bilancio sulla amministrazione dei beni.
Funzione di trustee
Il trust si fonda, generalmente, su un triplice rapporto. Da un lato abbiamo il settlor (o disponente) che attribuisce al trustee (gestore del trust) la proprietà formale dei beni che assumono la veste di patrimonio separato, mentre la proprietà sostanziale spetta al beneficiary (o beneficiario). Spesso è prevista anche la figura del protector (o guardiano) che svolge funzioni di supervisore (o controllore) della gestione e dell'operato del trustee. Tale figura è normalmente ricoperta da una persona di assoluta fiducia del settlor.
In breve, il trust può essere così riassunto: il costituente/disponente - detto settlor of the trust - trasferisce alcuni beni o diritti a favore del trustee, il quale li amministra nell'interesse di un'altra persona definita beneficiary. Il trustee può non solo amministrare, bensì anche disporre dei beni, tenendo ben presente che tali poteri (di amministrazione e disposizione) sono limitati e scrupolosamente definiti nell'atto istitutivo di trust; pertanto egli non può distrarli dalle finalità per le quali gli sono stati trasferiti. L'elemento caratterizzante l'istituto è la perdita formale da parte del settlor del diritto di proprietà sui beni trasferiti al trustee.
Tale istituto, agile e flessibile, attraverso la dissociazione del godimento dei beni dalla proprietà e dalla gestione degli stessi, permette di perseguire le finalità economiche più varie, quali ad esempio la mera intestazione dei beni al trustee, l'affidamento della semplice amministrazione o della gestione discrezionale, l'investimento di somme, l'affidamento di beni per fini successori, per finalità di garanzia patrimoniale ecc..
In pratica, si potranno venire a creare:
- trust di pianificazione successoria;
- trust per l'esecuzione testamentaria;
- trust in sede di separazioni o divorzi;
- trust per tutela di soggetti disabili o di minori;
- trust di assicurazione sulla vita;
- trust di garanzia in generale;
- trust per il finanziamento di un particolare progetto;
- trust per operazioni societarie, anche straordinarie (quali patti parasociali, situazioni di conflitto di interessi, riorganizzazioni aziendali, usufrutto di azioni o quote, obbligazioni, ecc.);
- trust di protezione patrimoniale;
- trust di trasferimenti di patrimoni immobiliari, quote societarie, per la gestione di patrimoni mobiliari;
- trust per lease-back, ipoteca, cartolarizzazione di crediti