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Trust e consulenza in materia

L'istituto del trust

Cos’è il Trust

    Il trust, istituto giuridico introdotto recentemente in Italia e di derivazione  anglosassone, è il rapporto tra una persona (disponente) che trasferisce la proprietà legale di un bene che possiede ad un’altra persona (amministratore) che lo gestisce in base alle indicazioni del disponente inserite nell’atto istitutivo all’interno del quale sono previste le modalità di godimento o la distribuzione del patrimonio ai beneficiari.
    Il trust consente di risolvere innumerevoli problematiche non affrontabili con gli altri istituti giuridici forniti dal diritto italiano, può essere considerato come un "contenitore" giuridico dentro la quale  una persona, un’azienda, un ente, pone beni, mobili o immobili, o diritti con l’obiettivo di proteggerli dalle proprie vicende personali o dall’azione di terzi.

Come funziona 
 
Tutto ha origine da una attenta analisi delle volontà del disponente a seguito delle quali si redige un atto di Trust, inserendo le modalità di gestione del patrimonio  e del suo godimento da parte dei beneficiari.
La costituzione del Trust e la nomina del gestore avviene sottoscrivendo l’Atto di Trust davanti ad un notaio, da quel momento i beni possono essere trasferiti al fondo del Trust.
I beni saranno così segregati dal patrimonio del disponente e da quello dell’amministratore, che però ne avrà la gestione e che annualmente redigerà un bilancio sulla amministrazione dei beni.
 
Funzione di trustee
 
Il trust si fonda, generalmente, su un triplice rapporto. Da un lato abbiamo il settlor (o disponente) che attribuisce al trustee (gestore del trust) la proprietà formale dei beni che assumono la veste di patrimonio separato, mentre la proprietà sostanziale spetta al beneficiary (o beneficiario). Spesso è prevista anche la figura del protector (o guardiano) che svolge funzioni di supervisore (o controllore) della gestione e dell'operato del trustee. Tale figura è normalmente  ricoperta da una persona di assoluta fiducia del settlor.

In breve, il trust può essere così riassunto: il costituente/disponente - detto settlor of the trust - trasferisce alcuni beni o diritti a favore del trustee, il quale li amministra nell'interesse di un'altra persona definita beneficiary. Il trustee può non solo amministrare, bensì anche disporre dei beni, tenendo ben presente che tali poteri (di amministrazione e disposizione) sono limitati e scrupolosamente definiti nell'atto istitutivo di trust; pertanto egli non può distrarli dalle finalità per le quali gli sono stati trasferiti. L'elemento caratterizzante l'istituto è la perdita formale da parte del settlor del diritto di proprietà sui beni trasferiti al trustee.
Tale istituto, agile e flessibile, attraverso la dissociazione del godimento dei beni dalla proprietà e dalla gestione degli stessi, permette di perseguire le finalità economiche più varie, quali ad esempio la mera intestazione dei beni al trustee, l'affidamento della semplice amministrazione o della gestione discrezionale, l'investimento di somme, l'affidamento di beni per fini successori, per finalità di garanzia patrimoniale ecc..
In pratica, si potranno venire a creare:
  • trust di pianificazione successoria;
  • trust per l'esecuzione testamentaria;
  • trust in sede di separazioni o divorzi;
  • trust per tutela di soggetti disabili o di minori;
  • trust di assicurazione sulla vita;
  • trust di garanzia in generale;
  • trust per il finanziamento di un particolare progetto;
  • trust per operazioni societarie, anche straordinarie (quali patti parasociali, situazioni di conflitto di interessi, riorganizzazioni aziendali, usufrutto di azioni o quote, obbligazioni, ecc.);
  • trust di protezione patrimoniale;
  • trust di trasferimenti di patrimoni immobiliari, quote societarie, per la gestione di patrimoni mobiliari;
  • trust per lease-back, ipoteca, cartolarizzazione di crediti

Lo studio fornisce consulenza in materia di trust attraverso i suoi professionisti interni, la sua trust company di riferimento e studi partners.
La consulenza viene fornita nelle seguenti materie:
  • Consulenza legale
  • Consulenza fiscale
  • Consulenza societaria
  • Consulenza immobiliare
  • Gestione del patrimonio del Trust
 

Convenzione de L'Aja del 1 luglio 1985

 

Traduzione proposta dall'Associazione "Il trust in Italia" (1)

 

Convenzione relativa alla legge applicabile ai trust(2) ed al loro riconoscimento

(resa esecutiva in Italia con L. 16 ottobre 1989 n. 364, entrata in vigore il 1 gennaio 1992)


Gli Stati firmatari della presente Convenzione,

considerando che il trust è un istituto peculiare creato dai tribunali di equità dei paesi della Common Law, adottato da altri paesi con alcune modifiche,

hanno convenuto di stabilire disposizioni comuni relative alla legge applicabile ai trust e di risolvere i problemi più importanti relativi al loro riconoscimento;

hanno deciso di stipulare a tal fine una Convenzione e di adottare le seguenti disposizioni:



CAPITOLO I - Campo di applicazione

Art. 1

La presente Convenzione determina la legge applicabile ai trust e ne regola il riconoscimento.

Art. 2

Ai fini della presente Convenzione, per trust s’intendono i rapporti giuridici istituiti da una persona, il disponente (3) –con atto tra vivi o mortis causa- qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un trustee nell’interesse di un beneficiario o per un fine determinato.

Il trust è caratterizzato dai seguenti elementi:

  1. I beni in trust (4) costituiscono una massa distinta e non sono parte del patrimonio del trustee;
  2. I beni in trust sono intestati al trustee o ad un altro soggetto per conto del trustee;
  3. Il trustee è investito del potere e onerato dell’obbligo, di cui deve rendere conto, di amministrare, gestire o disporre dei beni in conformità alle disposizioni del trust e secondo le norme imposte dalla legge al trustee.

Il fatto che il disponente conservi alcuni diritti e facoltà o che il trustee abbia alcuni diritti in qualità di beneficiario non è necessariamente incompatibile con l’esistenza di un trust.

Art. 3

La Convenzione si applica ai soli trust istituiti volontariamente e provati per iscritto (5).

Art. 4

La Convenzione non si applica alle questioni preliminari relative alla validità dei testamenti o di altri atti giuridici in virtù dei quali dei beni sono trasferiti al trustee.

Art. 5

La Convenzione non si applica qualora la legge specificata al capitolo II non preveda l’istituto del trust o la categoria di trust in questione.

 


CAPITOLO II - Legge applicabile

Art. 6

Il trust è regolato dalla legge scelta dal disponente. La scelta deve essere espressa oppure risultare dalle disposizioni dell’atto che istituisce il trust o ne fornisce la prova, interpretate se necessario alla luce delle circostanze del caso.

Qualora la legge scelta in applicazione al precedente comma non preveda l’istituto del trust o la categoria del trust in questione, tale scelta è senza effetto e verrà applicata la legge di cui all’art.7.

Art. 7

Qualora non sia stata scelta alcuna legge, il trust sarà regolato dalla legge con la quale ha collegamenti più stretti (6).

Per determinare la legge con la quale il trust ha collegamenti più stretti, si fa riferimento in particolare:

  1. al luogo di amministrazione del trust designato dal disponente;
  2. alla ubicazione dei beni in trust;
  3. alla residenza o domicilio del trustee;
  4. allo scopo del trust e al luogo ove esso deve essere realizzato.

Art. 8

La legge determinata dagli articoli 6 o 7 disciplina la validità, l’interpretazione, gli effetti e l’amministrazione del trust.

In particolare tale legge disciplina:

  1. la nomina, le dimissioni e la revoca dei trustee, la capacità di esercitare l’ufficio di trustee e la trasmissione delle funzioni di trustee;
  2. i diritti e obblighi tra gli stessi trustee;
  3. il diritto del trustee di delegare in tutto o in parte l’adempimento dei suoi obblighi o l’esercizio dei suoi poteri;
  4. il potere del trustee di amministrare e di disporre dei beni in trust, di darli in garanzia e di acquisire nuovi beni;
  5. il potere del trustee di effettuare investimenti;
  6. i limiti relativi alla durata del trust e i poteri di accantonare il reddito del trust;
  7. i rapporti tra trustee e beneficiari, compresa la responsabilità personale del trustee nei confronti di questi ultimi;
  8. la modifica o la cessazione del trust;
  9. la distribuzione dei beni in trust;
  10. l’obbligo del trustee di rendere conto della sua gestione.

Art. 9

In applicazione del presente capitolo aspetti del trust suscettibili di essere regolati a parte, quali quelli relativi alla sua amministrazione, possono essere disciplinati da una legge diversa.

Art. 10

La legge applicabile alla validità del trust disciplina la possibilità di sostituire detta legge o la legge applicabile ad un elemento del trust idoneo ad essere regolato a parte da una legge diversa.



CAPITOLO III - Riconoscimento

Art. 11

Un trust istituito in conformità alla legge determinata in base al capitolo precedente sarà riconosciuto come trust (7).

Tale riconoscimento implica, quanto meno, che i beni in trust rimangano distinti dal patrimonio personale del trustee, che il trustee abbia la capacità di agire ed essere convenuto in giudizio, di comparire, in qualità di trustee, davanti a notai o altre persone che rappresentino un’autorità pubblica.

Nella misura in cui la legge applicabile lo richieda o lo preveda, tale riconoscimento implica in particolare:

  1. che i creditori personali del trustee non possano rivalersi sui beni in trust;
  2. che i beni in trust siano segregati(8) rispetto al patrimonio del trustee in caso di insolvenza di quest’ultimo o di suo fallimento;
  3. che i beni in trust non rientrano nel regime matrimoniale o nella successione del trustee;
  4. che la rivendicazione(9) dei beni in trust sia permessa nella misura in cui il trustee, violando le obbligazioni risultanti dal trust, abbia confuso i beni in trust con i propri o ne abbia disposto. Tuttavia, i diritti ed obblighi di un terzo possessore dei beni sono disciplinati dalla legge applicabile in base alle norme di conflitto del foro.

Art. 12

Il trustee che desidera registrare beni mobili o immobili o i titoli relativi a tali beni, sarà abilitato a richiedere l’iscrizione nella sua qualità di trustee o in qualsiasi altro modo che riveli l’esistenza del trust, a meno che ciò sia vietato dalla legge dello Stato nella quale la registrazione deve aver luogo ovvero incompatibile con essa.

Art. 13

Nessuno Stato è tenuto a riconoscere un trust i cui elementi significativi, ad eccezione della scelta della legge applicabile, del luogo di amministrazione o della residenza abituale del trustee, siano collegati più strettamente alla legge di Stati che non riconoscono l’istituto del trust o la categoria del trust in questione.

Art. 14

La Convenzione non costituisce ostacolo all’applicazione di norme di legge maggiormente favorevoli al riconoscimento del trust.



CAPITOLO IV - Disposizioni generali

Art. 15

La Convenzione non costituisce ostacolo all’applicazione delle disposizioni della legge designata dalle norme del foro sul conflitto di leggi quando con un atto volontario non si possa derogare ad esse, in particolare nelle seguenti materie(10):

  1. protezione dei minori e degli incapaci;
  2. effetti personali e patrimoniali del matrimonio;
  3. testamenti e devoluzione ereditaria, in particolare la successione necessaria;
  4. trasferimento della proprietà e le garanzie reali;
  5. protezione dei creditori in caso di insolvenza;
  6. protezione dei terzi in buona fede.

Qualora le disposizioni del precedente paragrafo siano di ostacolo al riconoscimento del trust, il giudice cercherà di attuare gli scopi del trust in altro modo.

Art. 16

La Convenzione non pregiudica l’applicazione di quelle norme della legge del foro la cui applicazione si impone anche alle situazioni internazionali qualunque sia la legge designata dalle norme di conflitto.

In via eccezionale si può attribuire efficacia alle norme di un altro Stato il quale presenti un collegamento sufficientemente stretto con l’oggetto della controversia(11).

Ogni Stato contraente potrà dichiarare, con riserva, di non voler applicare la disposizione del secondo comma del presente articolo.

Art. 17

Ai sensi della Convenzione, il termine "legge" indica le norme di legge in vigore in uno Stato ad esclusione delle norme sui conflitti di legge.

Art. 18

Le disposizioni della Convenzione possono essere disattese qualora la loro applicazione sia manifestamente contraria all’ordine pubblico.

Art. 19

La Convenzione non deroga alla competenza degli Stati in materia fiscale.

Art. 20

Ogni Stato contraente può in ogni momento dichiarare che le disposizioni della Convenzione saranno estese ai trust dichiarati da provvedimenti giudiziali(12).

Tale dichiarazione dovrà essere notificata al Ministero degli Affari Esteri del Regno dei Paesi Bassi ed entrerà in vigore dal giorno del ricevimento di tale notificazione.

L’articolo 31 è applicabile per analogia al ritiro di tale dichiarazione.

Art. 21

Ogni Stato contraente potrà riservarsi il diritto di applicare le disposizioni del capitolo III ai soli trust la cui validità sia disciplinata dalla legge di uno Stato contraente.

Art. 22

La Convenzione si applica ai trust a prescindere dalla loro data di istituzione.

Tuttavia, uno Stato contraente potrà riservarsi il diritto di non applicare la Convenzione ad un trust istituito anteriormente all’entrata in vigore della Convenzione per tale Stato.

Art. 23

Ai fini dell’individuazione della legge applicabile ai sensi della Convenzione, qualora uno Stato comprenda più unità territoriali, ciascuna con proprie norme sul trust, ogni riferimento alla legge di tale Stato sarà considerato relativo alla legge in vigore nell’unità territoriale stessa.

Art. 24

Uno Stato all’interno del quale diverse unità territoriali hanno proprie norme di legge in materia di trust non è tenuto ad applicare la Convenzione ai conflitti di legge che riguardino unicamente queste unità territoriali.

Art. 25

La Convenzione non deroga a strumenti internazionali di cui uno Stato contraente è o sarà parte e che contengono disposizioni sulle materie disciplinate dalla presente Convenzione.


CAPITOLO V - Clausole finali

Art. 26

Ogni Stato, al momento della firma, ratifica, accettazione, approvazione o adesione o al momento della dichiarazione resa ai sensi dell’articolo 29 potrà esprimere le riserve previste agli articoli 16, 21, e 22.

Nessun’altra riserva sarà ammessa.

Ogni Stato contraente potrà, in ogni momento, ritirare la riserva espressa; l’effetto di tale riserva cesserà il primo giorno del terzo mese seguente la notificazione del ritiro.

Art. 27

La Convenzione è aperta all’adesione di tutti gli Stati membri della Conferenza dell’Aja di diritto internazionale privato al momento della sua quindicesima sessione.

La Convenzione sarà ratificata, accettata, o approvata e gli strumenti per la ratifica, l’accettazione o approvazione saranno depositati presso il Ministero degli Affari Esteri del Regno dei Paesi Bassi.

Art. 28

Ogni altro Stato potrà aderire alla Convenzione dopo la sua entrata in vigore in virtù dell’articolo 30 comma 1.

Lo strumento di adesione sarà depositato presso il Ministero degli Affari Esteri del Regno dei Paesi Bassi.

L’adesione avrà effetto solo per quanto riguarda i rapporti tra lo Stato aderente e gli Stati contraenti che non avranno sollevato obiezioni alla succitata adesione nei dodici mesi successivi alla ricezione della notificazione di cui all’articolo 32.

Una tale obiezione potrà essere ugualmente sollevata da parte di qualsiasi Stato membro al momento della ratifica, accettazione, o approvazione della Convenzione, successiva all’adesione. Queste obiezioni saranno notificate al Ministero degli Affari Esteri del Regno dei Paesi Bassi.

Art. 29

Uno Stato che comprende due o più unità territoriali nelle quali vengono applicate differenti norme giuridiche potrà, al momento della firma, ratifica, accettazione, approvazione o adesione, dichiarare che la presente Convenzione si applicherà a tutte le sue unità territoriali o solamente ad una o più di queste, e potrà in ogni momento modificare detta dichiarazione formulando una nuova dichiarazione.

Tali dichiarazioni saranno notificate al Ministero degli Affari Esteri del Regno dei Paesi Bassi e indicheranno espressamente le unità territoriali alle quali la Convenzione si applica.

Se uno Stato non emette dichiarazioni ai sensi di quest’articolo, la Convenzione si applica a tutte le unità territoriali di detto Stato.

Art. 30

La Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese seguente il deposito del terzo strumento di ratifica, accettazione o approvazione previsto dall’articolo 27.

In seguito, la Convenzione entrerà in vigore:

     

  1. per ogni Stato che la ratifichi, l’accetti o l’approvi successivamente, il primo giorno del terzo mese seguente il deposito del suo strumento di ratifica, accettazione o approvazione.

     

  2. per ogni Stato aderente, il primo giorno del terzo mese seguente la scadenza del termine di cui all’articolo 28.

     

  3. per le unità territoriali alle quali la Convenzione è stata estesa in conformità all’articolo 29, il primo giorno del terzo mese seguente la notificazione di cui al detto articolo.

Art. 31

Ogni Stato contraente potrà denunciare la presente Convenzione mediante notificazione formale per iscritto indirizzata al Ministero degli Affari Esteri del Regno dei Paesi Bassi, depositario della Convenzione.

La denuncia produrrà effetto il primo giorno del mese successivo alla scadenza del periodo di sei mesi dalla data di ricevimento della notificazione da parte del depositario o alla diversa data successiva specificata nella notificazione.

Art. 32

Il Ministero degli Affari Esteri del Regno dei Paesi Bassi notificherà agli Stati membri della Conferenza, nonché agli Stati che vi avranno aderito, in conformità alle disposizioni dell’articolo 28:

  1. le firme e le ratifiche, le accettazioni e le approvazioni di cui all’articolo 27;
  2. la data alla quale la Convenzione entrerà in vigore in conformità alle disposizioni dell’articolo 30;
  3. le adesioni e le obiezioni alle adesioni di cui all’articolo 28;
  4. le estensioni di cui all’articolo 29;
  5. le dichiarazioni di cui all’articolo 20;
  6. le riserve o i diritti di riserva di cui all’articolo 26;
  7. le denunce di cui all’articolo 31.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a L’Aja, il 1 luglio 1985, in francese ed inglese, i due testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato negli archivi del Governo del Regno dei Paesi Bassi, e di cui una copia autenticata sarà consegnata, per le vie diplomatiche, a ciascuno Stato membro della Conferenza de l’Aja di diritto internazionale privato al momento della sua quindicesima sessione.