La quantificazione del danno ex art. 2486 c.c., focus dei Commercialisti
- Studio Battaglia
- 25 mar
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Dal Consiglio e dalla Fondazione nazionali della categoria un documento con linee guida e orientamenti interpretativi
Il titolo del documento pubblicato oggi dal Consiglio e dalla Fondazione nazionali dei commercialisti è “La quantificazione del danno ex art. 2486 c.c. – Linee guida e orientamenti interpretativi”. Questo documento fa parte delle attività dell’area di delega “Sistemi di controllo e revisione legale (financial e non financial)”, gestita dai consiglieri nazionali Gian Luca Ancarani e Maurizio Masini.
Il Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza ha apportato all’art. 2486 c.c. importanti modifiche nel terzo comma. Queste modifiche riguardano i metodi per determinare e quantificare il risarcimento del danno causato dagli amministratori che violano l’obbligo di gestione conservativa del patrimonio sociale in caso di scioglimento. Accogliendo le prassi consolidate nei tribunali, le nuove disposizioni chiariscono i criteri presuntivi già utilizzati dalla giurisprudenza per quantificare il danno: il criterio del deficit “fallimentare” e il criterio della differenza tra i netti patrimoniali.
Il documento, dopo un'introduzione alle varie tematiche e problematiche relative alla responsabilità civile degli organi societari, offre linee guida e orientamenti interpretativi utili per guidare l'attività dei professionisti (durante le curatele o le consulenze tecniche d'ufficio) nella corretta valutazione del danno patrimoniale causato dagli amministratori (e dai sindaci per mancata vigilanza, con le limitazioni previste dall'art. 2407, secondo comma, c.c.) e nella determinazione del risarcimento utilizzando due criteri presuntivi. In particolare, riguardo al criterio dei netti patrimoniali, vengono fornite linee guida su: i) l'individuazione delle date di riferimento e le modalità di stima dei patrimoni netti da considerare per quantificare la differenza su cui determinare il danno secondo l'art. 2486 c.c.; ii) la definizione dei costi "sostenuti e da sostenere secondo un criterio di normalità" che, come previsto dalla normativa, devono essere sottratti dalla suddetta differenza.
Per quanto riguarda il criterio del deficit "fallimentare", viene analizzato l'ambito applicativo della norma che ne permette l'uso quando si avvia una procedura concorsuale e mancano le scritture contabili o, a causa della loro irregolarità o per altre motivazioni, i netti patrimoniali non possono essere determinati, offrendo un'interpretazione sul significato da attribuire alla locuzione "per altre ragioni".

