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Adeguati assetti e segnali di allerta della crisi: guida pratica per le PMI

Studio Battaglia
2 giorni fa
Tempo di lettura: 5 min

Molte imprese entrano in crisi senza accorgersene: i numeri peggiorano per mesi, ma nessuno li legge in tempo. Per questo il legislatore ha trasformato la prevenzione in un obbligo. Oggi ogni imprenditore deve dotarsi di strumenti in grado di far emergere per tempo i segnali di difficoltà e, quando compaiono, deve reagire senza indugio. In questa guida vediamo cosa prevedono le norme, quali sono i segnali di allarme fissati dalla legge e come una PMI può organizzarsi in modo concreto e sostenibile.


Cosa dice la legge: l'obbligo degli adeguati assetti


Il punto di partenza è l'art. 2086, secondo comma, del Codice civile, introdotto dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, "CCII"). La norma impone all'imprenditore che opera in forma societaria o collettiva di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi e della perdita della continuità aziendale. Se la crisi si manifesta, l'imprenditore deve attivarsi senza indugio per adottare uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per superarla.


L'art. 3 del CCII declina lo stesso principio su due livelli. L'imprenditore individuale deve adottare "misure idonee" a rilevare tempestivamente lo stato di crisi; l'imprenditore collettivo deve istituire un vero e proprio assetto adeguato ai sensi dell'art. 2086 c.c. In entrambi i casi la regola è la proporzionalità: a una piccola srl non si chiede l'organizzazione di un gruppo quotato, ma un sistema di controllo commisurato alla sua realtà.


A cosa devono servire gli assetti


Il comma 3 dell'art. 3 CCII chiarisce che misure e assetti non sono un adempimento formale: devono consentire, in concreto, di:

  • rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario, rapportati alle caratteristiche dell'impresa e dell'attività svolta;

  • verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per i dodici mesi successivi, oltre ai segnali di allarme di cui al comma 4;

  • ricavare le informazioni necessarie per utilizzare la lista di controllo particolareggiata e il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento, previsti per la composizione negoziata della crisi.


In altre parole: l'impresa deve sapere, in ogni momento, se nei prossimi dodici mesi avrà la cassa per pagare i propri debiti.


I segnali di allarme fissati dalla legge


Il comma 4 dell'art. 3 CCII individua alcuni segnali che, se presenti, devono accendere immediatamente l'attenzione dell'organo amministrativo:

  • Debiti verso i dipendenti: retribuzioni scadute da almeno trenta giorni per un ammontare pari a oltre la metà del monte salari mensile complessivo.

  • Debiti verso i fornitori: debiti scaduti da almeno novanta giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non ancora scaduti.

  • Esposizioni verso banche e intermediari finanziari: esposizioni scadute da più di sessanta giorni, o che abbiano superato da almeno sessanta giorni il limite degli affidamenti, purché rappresentino complessivamente almeno il 5% del totale delle esposizioni.

  • Debiti verso i creditori pubblici qualificati: una o più delle esposizioni previste dall'art. 25-novies del CCII (vedi paragrafo successivo).


Sono soglie semplici da misurare con un buon scadenziario: proprio per questo, non accorgersene difficilmente potrà essere giustificato.


Le segnalazioni di INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate e Riscossione


Accanto all'autodiagnosi interna, il CCII prevede un sistema di allerta "esterno". In base all'art. 25-novies CCII, i creditori pubblici qualificati segnalano all'imprenditore, e all'organo di controllo se presente, il superamento di determinate soglie, tramite PEC o, in mancanza, raccomandata:

  • INPS: ritardo di oltre novanta giorni nel versamento di contributi superiore al 30% di quelli dovuti nell'anno precedente e comunque a 15.000 euro, per le imprese con lavoratori dipendenti o parasubordinati; 5.000 euro per le imprese senza dipendenti.

  • INAIL: premi assicurativi scaduti da oltre novanta giorni e non versati per un importo superiore a 5.000 euro.

  • Agenzia delle Entrate: IVA scaduta e non versata risultante dalle liquidazioni periodiche superiore a 5.000 euro e non inferiore al 10% del volume d'affari dell'anno precedente; la segnalazione parte comunque oltre i 20.000 euro.

  • Agenzia delle Entrate-Riscossione: carichi affidati, scaduti da oltre novanta giorni, superiori a 100.000 euro per le imprese individuali, 200.000 euro per le società di persone e 500.000 euro per le altre società.


La segnalazione contiene l'invito a valutare l'accesso alla composizione negoziata della crisi, se ne ricorrono i presupposti. Sul funzionamento di questo meccanismo si è soffermata di recente anche l'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 5/E del 16 luglio 2026, dedicata ai profili fiscali del Codice della crisi. Il messaggio per l'imprenditore è chiaro: ricevere una di queste comunicazioni significa che il problema è già visibile all'esterno, e che il tempo per intervenire con margini ampi si sta riducendo.


Perché conviene muoversi prima


Organizzare gli assetti non è solo un obbligo. È anzitutto una tutela per gli amministratori, perché l'inadeguatezza degli assetti è uno dei profili su cui viene valutata la loro diligenza in caso di contestazioni da parte di soci, creditori o, nel peggiore dei casi, del curatore. Ed è soprattutto un vantaggio per l'impresa: chi intercetta la crisi quando è ancora reversibile può scegliere lo strumento più adatto (un accordo con le banche, la composizione negoziata, un piano di risanamento) invece di subirlo, preservando valore, rapporti commerciali e posti di lavoro.


Una checklist operativa per la PMI


Ecco da dove partire, in modo proporzionato alle dimensioni dell'azienda:

  1. Organigramma e deleghe chiare: chi decide, chi controlla e chi riferisce all'organo amministrativo.

  2. Budget annuale e piano di tesoreria a dodici mesi, aggiornati almeno trimestralmente con il confronto tra previsto e consuntivo.

  3. Scadenziario di debiti e crediti con alert automatici sulle soglie dell'art. 3, comma 4, CCII (retribuzioni, fornitori, banche).

  4. Monitoraggio periodico della posizione fiscale e contributiva (cassetto fiscale, estratto conto INPS e INAIL, situazione debitoria presso l'Agente della riscossione).

  5. Pochi indicatori chiave su redditività, liquidità e indebitamento, letti con regolarità e non solo a fine esercizio.

  6. Utilizzo periodico del test pratico disponibile sulla piattaforma della composizione negoziata, per una verifica rapida della sostenibilità del debito.

  7. Tracciabilità delle verifiche: verbali e report che documentino che gli amministratori hanno monitorato i dati e assunto le decisioni conseguenti.


Non servono software costosi: spesso basta mettere in ordine i dati che l'azienda già possiede e dare loro una cadenza di lettura.


Come può aiutarti lo Studio


Studio Battaglia & Partners affianca le PMI come unico interlocutore per fisco, lavoro e crescita. Sugli adeguati assetti possiamo aiutarti a: verificare l'adeguatezza dell'organizzazione attuale, impostare budget, piano di tesoreria e cruscotto di indicatori, costruire lo scadenziario con le soglie di allerta e, se i segnali sono già presenti, valutare con tempestività lo strumento più adatto, dalla composizione negoziata agli altri istituti del CCII, con il supporto integrato di commercialisti, consulenti del lavoro e avvocati.


Scrivici a info@studiobattaglia.it o chiamaci allo 0721 453487: fissiamo un primo incontro conoscitivo nel nostro studio di Pesaro.



Riferimenti normativi: art. 2086, comma 2, c.c.; artt. 3 e 25-novies D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza); Agenzia delle Entrate, circolare n. 5/E del 16 luglio 2026. Il presente articolo ha finalità informative e non sostituisce una consulenza professionale sul caso specifico.

 
 

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