top of page

Rottamazione-quinquies: effetti sui giudizi pendenti

  • Studio Battaglia
  • 23 feb
  • Tempo di lettura: 2 min

Aggiornamento: 25 feb

Nello specifico, riprendendo l’intervento normativo di cui all’art. 12-bis del D.L. n. 84/2025 inserito nella disciplina della rottamazione-quater, anche per la nuova pace fiscale viene previsto che l’effettivo perfezionamento della definizione agevolata si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute, senza che sia necessario il versamento integrale del quantum dovuto ai fini della sanatoria.



A tal proposito si ricorda che il contribuente può scegliere se pagare alternativamente in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2026, oppure in un numero massimo di 54 rate bimestrali di pari importo (in 9 anni) con scadenza:

  • la prima, la seconda e la terza rata, rispettivamente, il 31 luglio 2026, il 30 settembre 2026 e il 30 novembre 2026;

  • dalla quarta alla cinquantunesima rata, rispettivamente, il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027;

  • dalla cinquantaduesima alla cinquantaquattresima rata, rispettivamente, il 31 gennaio 2035, il 31 marzo 2035 e il 31 maggio 2035.


Il pagamento rateale prevede un tasso di interesse pari al 3% annuo, a decorrere dal 1° agosto 2026.


L’importo minimo di ciascuna rata non può essere inferiore a 100 euro.


Sui contenziosi in essere, la sola presentazione dell’istanza di rottamazione sospende il giudizio dietro presentazione di copia della dichiarazione di adesione e nelle more del pagamento della prima o unica rata delle somme dovute.


L’estinzione viene dichiarata dal Giudice dietro presentazione, da parte del debitore o dell’Agenzia delle Entrate - Riscossione che sia parte nel giudizio o, in sua assenza, da parte dell’ente creditore, dell’istanza di adesione, della “comunicazione delle somme dovute” nonché della documentazione attestante il versamento della prima o unica rata.


L’estinzione del giudizio comporta l’inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato.


Si ponga attenzione al fatto che, tale impostazione la quale assegna ai fini dell’estinzione del giudizio pieno rilievo al pagamento della 1ª rata, qualora la sanatoria non dovesse perfezionarsi, non consente la ripresa del processo. Il Giudizio dunque non può essere riassunto.

 
 

Newsletter

Iscriviti e ricevi novità e aggiornamenti in anteprima via email.

Iscrizione avvenuta con successo.

bottom of page