Gruppi senza holding formale: profili di rischio della “holding di fatto”
- Studio Battaglia
- 23 feb
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Aggiornamento: 25 feb
Nel tessuto imprenditoriale italiano è frequente la gestione accentrata di più società riconducibili agli stessi soci persone fisiche, pur in assenza di una holding costituita ai sensi di legge. Tale assetto, sebbene spesso motivato da esigenze di flessibilità organizzativa o dal mantenimento dei requisiti dimensionali per l’accesso agli aiuti di Stato destinati alle Pmi, presenta rilevanti criticità sotto il profilo civilistico, fiscale e penale.

La giurisprudenza ha elaborato la figura della “holding di fatto”, qualificabile quando il soggetto (persona fisica o società), pur non essendo formalmente strutturato come holding (ad esempio per mancanza di un esplicito oggetto sociale di gestione di partecipazioni, ovvero per mancanza di un vero apparato organizzativo), svolge di fatto, in modo abituale e non occasionale, un’attività di:
acquisizione e detenzione qualificata di partecipazioni;
direzione unitaria, coordinamento o ingerenza stabile nella gestione delle partecipate;
erogazione di servizi o finanziamenti infragruppo alle partecipate, dietro un corrispettivo (interessi, fees, riaddebiti di costi, ecc.).
Si tratta quindi di un’applicazione, al settore delle holding, dei principi generali su:
società di fatto / impresa di fatto: quando l’attività è svolta effettivamente, a prescindere dalla forma;
prevalenza della sostanza economica sulla forma giuridica, molto valorizzata sia ai fini IVA sia ai fini del TUIR e delle norme antiabuso.
In altre parole, è considerato “holding di fatto” quel soggetto che, osservando la realtà delle operazioni, si comporta come una holding (in particolare una holding mista o finanziaria), a prescindere dalla qualificazione formale che risulta dallo statuto o dall’assetto organizzativo.
Gli indici sintomatici richiamati dai giudici comprendono:
coincidenza parziale o totale dell’oggetto sociale,
utilizzo di risorse comuni (sede, personale, sistemi amministrativi),
rapporti economici continuativi non coerenti con l’autonomia imprenditoriale,
l’ingerenza gestionale dei soci nelle operative.
L’accertamento di una holding di fatto comporta l’equiparazione a una società di persone irregolare, con la conseguente responsabilità illimitata e solidale dei soci per tutte le obbligazioni contratte nell’ambito dell’attività di direzione e coordinamento, incluse le eventuali pretese risarcitorie per abuso dell’attività direttiva.



