Plusvalenze: stop alla rateizzazione e novità del Bilancio 2026
- Studio Battaglia
- 19 mar
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La Legge di Bilancio 2026 (Legge n. 199/2025) ha cambiato, a partire dal 2026, il regime fiscale delle plusvalenze sui beni strumentali: il comma 42 introduce una normativa più coerente per la rateizzazione, con l'intento di rendere la tassazione più allineata ai tempi finanziari delle operazioni e di eliminare la sovrapposizione di regole speciali accumulatesi nel tempo.
A partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, le plusvalenze su beni strumentali materiali e immateriali non Pex saranno tassate interamente nell’esercizio di realizzo, eliminando la possibilità di distribuire il prelievo in cinque quote annuali per i beni posseduti da oltre tre anni.
Rimane solo la possibilità di rateizzare le plusvalenze derivanti dalla cessione di azienda o ramo, nonché quelle delle società sportive professionistiche sui diritti alla prestazione dell’atleta, secondo le condizioni di possesso minimo previste.

Eccezioni confermate
plusvalenze da cessione di azienda o ramo di azienda, a condizione che il complesso aziendale sia stato posseduto per almeno tre anni;
plusvalenze realizzate dalle società sportive professionistiche mediante cessione dei diritti all’utilizzo esclusivo della prestazione dell’atleta, limitatamente alla quota che corrisponde proporzionalmente al corrispettivo in denaro, con periodo minimo di possesso di due anni;
lease and sale back: in quanto l’art. 2425-bis del Codice civile (immutato) impone l’imputazione della plusvalenza in funzione della durata del contratto di leasing, anziché nell’esercizio di realizzo.
Come detto, sotto il profilo temporale il nuovo regime fiscale si applica alle plusvalenze realizzate a partire dal 1° gennaio 2026 (o dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 per i contribuenti che non hanno il periodo d’imposta coincidente con l’anno solare).
Acconti - In particolare, il comma 43 dell’art. 1 della Legge di Bilancio 2026 precisa che:
per il primo periodo d’imposta di applicazione delle nuove disposizioni, occorre calcolare l’acconto assumendo a riferimento l’imposta del periodo precedente che si sarebbe determinata se fossero già state in vigore le nuove disposizioni.



